- Istanza di dichiarazione anagrafica sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni;
- Copia del documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone che, insieme al richiedente, trasferiscono la residenza;
- Codice fiscale di tutti i componenti la famiglia;
- In caso di trasferimento dall’estero, se il trasferimento concernente anche la famiglia, atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione;
- Non occorre allegare copia libretto veicoli e patente ma solo indicare il possesso di patente e di mezzi immatricolati, ai fini dell’aggiornamento degli archivi informatici del Ministero delle Infrastrutture. Il Ministero, dopo l’aggiornamento, non invia alcun adesivo con l’indicazione della nuova residenza, né per la carta di circolazione (dal 01.10.2020), né per la patente (dal 02.03.2013). Sul sito www.ilportaledellautomobilista.it è disponibile, se necessario, l’attestazione della residenza registrata negli archivi informatici del Ministero (accesso tramite SPID). Se l’indirizzo di residenza non risulta correttamente aggiornato oppure se ci sono problemi di registrazione contattare il numero verde 800232323 oppure inviare una email a uco.motorizzazione@mit.gov.it
- Qualora di tratti di ingresso in un nucleo famigliare già dimorante nell’abitazione per la quale si richiede la residenza e non si sia intestatari di contratto di affitto o titolo di proprietà è necessario avere l’autorizzazione del proprietario di casa;
- Estremi dei dati catastali dell’immobile in cui si trasferisce la residenza, qualora si sia proprietari, se invece si è locatari occorrono i dati di registrazione del contratto d’affitto presso l’Agenzia delle Entrate.
N.B. Se il contratto di affitto è intestato ad altra persona convivente occorre allegare la dichiarazione sostitutiva compilata dal proprietario dell’immobile in cui dichiara di essere a conoscenza del trasferimento di residenza del richiedente nell’immobile di sua proprietà.
- Per gli stranieri, al fine dell’iscrizione anagrafica della popolazione, rimane il vincolo:
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Del possesso del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non comunitari, che dovrà essere dimostrato al momento della richiesta dell’iscrizione;
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Del possesso dei requisiti di soggiorno per i cittadini dell’Unione Europea.
Per i cittadini comunitari ed i cittadini stranieri non comunitari consultare gli appositi elenchi con la specifica documentazione da presentare.
I cittadini comunitari possono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari, in quanto lavoratori autonomi o subordinati, o in possesso di risorse economiche sufficienti e titolari di una assicurazione sanitaria.